Aggiornamento dati dei lavoratori
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, della partecipazione agli avviamenti e della formazione della graduatoria annuale prevista dall’art. 8 comma 2 della Legge n.68/99, le persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla Legge n.68/99 dovranno comunicare entro 30 giorni, ogni modifica relativa a dati e notizie indispensabili ai fini dell’aggiornamento della propria posizione.
In particolare, gli iscritti nelle liste della Legge n.68/99 dovranno aggiornare, entro 30 giorni, mediante consegna all’Ufficio del verbale di Invalidità Civile e della “Relazione Conclusiva” Legge n. 68/99 e DPCM 13 gennaio 2000 rilasciati dalle competenti Commissioni ASL/INPS o INAIL (completa di ogni sua parte-SENZA OMISSIS), la propria percentuale invalidante in caso di variazioni intervenute (revisioni, aggravamenti etc…) dall’ultima presentazione al Centro per l’Impiego. In caso di mancata consegna della documentazione prodotta dall’INPS, nonostante convocazione e/o richiesta scritta, lo stesso non potrà essere avviato al lavoro.
Si precisa che gli utenti che hanno ottenuto un riconoscimento/aggravamento della disabilità a seguito di provvedimento giudiziale (es. sentenza del Tribunale), dovranno produrre al Centro per l’Impiego la relazione conclusiva rilasciata dalle Commissioni ASL/INPS e INAIL a seguito del provvedimento dell’organo giudiziario.
Formazione e aggiornamento graduatorie
L’iscrizione al collocamento mirato delle persone con disabilità (art.1) e delle altre categorie protette (art. 18) dà diritto all’inserimento nella rispettiva graduatoria annuale, su base provinciale.
Le graduatorie annuali (art. 8 comma 2 della Legge n. 68/99) delle persone iscritte al collocamento mirato (art.1 persone con disabilità e art. 18 altre categorie) sono formate, su base provinciale, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base anche di quanto previsto dalla D.G.R. 800 del 13/12/2021.
Gli elementi che concorrono alla formazione del punteggio nelle graduatorie sono:
a) Anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore;
c) Carico familiare;
d) Grado di invalidità della persona con disabilità (solo per punteggio relativo alle Pubbliche Amministrazioni);
Ogni singolo elemento comporta l’attribuzione di un punteggio; la somma dei singoli punteggi determina il punteggio finale nella graduatoria.
Ai sordi, salvo diversa previsione nel verbale di invalidità, viene assegnata una percentuale invalidante pari all’80%, secondo quanto previsto dal DM 5 febbraio 1992.
Ai ciechi assoluti viene attribuita una percentuale invalidante pari al 100 %.
ATTENZIONE: Le graduatorie provinciali annuali, così come le graduatorie degli avviamenti a selezione, riporteranno esclusivamente l'indentificativo del lavoratore e il punteggio in graduatoria.
Per individuare la propria posizione gli interessati dovranno fare riferimento al proprio identificativo lavoratore.
L’identificativo lavoratore (ID) è un codice univoco assegnato automaticamente dal Sistema Informativo Lavoro SIL 25 Regione Abruzzo a ogni lavoratore presente nella banca dati. Tale ID è presente nei documenti e nelle certificazioni rilasciate dal Centro per l’Impiego al diretto interessato. Nel caso in cui l’interessato volesse conoscere il proprio identificativo, potrà rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.
Legge 68/99. Graduatoria annuale in vigore nel 2024 formata alla data del 31.12.2023 delle categorie protette.
Art. 18
Art. 1
Legge 113/85. Graduatoria annuale in vigore nel 2024 formata alla data del 31/12/2023 dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili