Trasmissione del prospetto informativo
Le aziende pubbliche e private soggette agli obblighi di assunzione sono tenute annualmente alla compilazione e all’invio del Prospetto informativo attraverso il quale dichiarano la propria situazione occupazionale e i posti di lavoro e mansioni disponibili, così come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
La trasmissione del prospetto informativo si effettua per via telematica sul portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio (salvo proroghe) e fa riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Esonero parziale
L'esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, per le speciali condizioni dell’attività lavorativa svolta, non possono occupare l'intera percentuale di disabili all’interno della propria azienda. L’esonero prevede il versamento, per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto, di un contributo al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.
La domanda di autorizzazione all’esonero parziale deve essere presentata all’Ufficio collocamento mirato c/o il Centro per l’Impiego in cui ha sede l’impresa; in caso di domande di esonero riferite a più unità produttive dislocate in diverse province, la domanda va presentata al Servizio presso cui il datore di lavoro ha la sede legale.
I datori di lavoro che presentino richiesta di autorizzazione all’esonero parziale sono tenuti a dar corso ai seguenti adempimenti:
a) versamento del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3, della L. 68/1999, nella misura stabilita di € 39,21 (salvo adeguamento degli importi stabilito ogni cinque anni dal Ministero del lavoro) da effettuarsi ogni anno in due rate semestrali, con scadenza 16 luglio (per il semestre gennaio-giugno) e 16 gennaio (per il semestre luglio-dicembre);
b) l’obbligo del versamento decorre dalla data di presentazione della domanda al servizio collocamento mirato;
c) il contributo, il cui ammontare complessivo è riferito a ciascuna persona con disabilità non assunta e per ogni giorno lavorativo, deve essere versato sull’apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Abruzzo per il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (CCP n° 208678 intestato a: Regione Abruzzo- Servizio Tesoreria- Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) o tramite Conto corrente bancario Tesoreria Ordinario n. 40300 BPER IBAN IT 85 O 053 870 36010 000 000 40300 BIC/SWIFT BPMOIT22XXX.
Tali adempimenti saranno assolti con riferimento alla procedura telematica illustrata nel Decreto Interministeriale 11/06/2024.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici e/o consultare nella sezione “Normativa di riferimento” il Quaderno delle procedure sul collocamento mirato approvato con DGR 800/2021, revisionato con determina dirigenziale n. 1/DPH010 del 21/10/2024.
Computabilità di lavoratori in forza
Nel caso in cui un’azienda privata o pubblica voglia ottenere il riconoscimento in quota disabili di uno o più lavoratori assunti al di fuori delle procedure sul collocamento mirato, ricorrendone le condizioni previste dall’art. 4 commi 3 bis e 4 della Legge n. 68/99, può effettuare apposita richiesta all’Ufficio competente, attraverso la modulistica disponibile presso gli Uffici e nella sezione “Modulistica”.
Sospensione degli obblighi
Gli obblighi di assunzione possono essere sospesi per un periodo determinato nel caso di aziende private che abbiano in corso procedure di crisi (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Contratto di solidarietà, Cassa Integrazione Guadagni in deroga, Fondo Esuberi (per il settore Credito), Mobilità, Licenziamento collettivo, Amministrazione controllata).
Le istanze per la sospensione dagli obblighi vanno inoltrate al Servizio competente per territorio attraverso l’apposita modulistica disponibile presso gli Uffici e nella sezione “Modulistica”.
Certificazione di ottemperanza
Le aziende che intendono partecipare a bandi per appalti pubblici o che intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con le pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesta che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tale dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica di veridicità ai sensi del DPR 445/2000.
A tal fine le S.O.A. (Società organismi di attestazione) o strutture similari o, qualora un’impresa partecipi a bandi per appalti pubblici, l’amministrazione pubblica (definita in questo caso “stazione appaltante”) inoltreranno la richiesta di tale verifica al servizio competente. Per le società che hanno sede legale in una delle province abruzzesi (L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti) la richiesta di verifica deve essere inviata all'indirizzo pec: dph010@pec.regione.abruzzo.it.
Avviamento presso DATORI DI LAVORO PRIVATI
Avviamento presso DATORI DI LAVORO PRIVATI
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono assumere le persone iscritte nelle liste della Legge n. 68/99 mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione delle persone con disabilità. L’assunzione può essere diretta o mediante la stipula delle convenzioni di inserimento lavorativo (art. 11 Legge n. 68/99).
Le persone con disabilità psichica possono essere avviati esclusivamente su richiesta nominativa previa stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 della Legge n. 68/1999.
La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’art. 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.
Nella Sezione “Offerte di lavoro” si possono consultare le offerte di lavoro nominative, suddivise per provincia, contenenti tutte le informazioni necessarie per candidarsi.
In caso di mancata assunzione entro il termine previsto dall’art. 9 comma 1 Legge n.68/99, i servizi competenti avviano d’ufficio i lavoratori, previa pubblicazione di una chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono a specifica occasione di lavoro (cd. “Graduatoria sui presenti”).
Nella Sezione “Offerte di lavoro” si possono consultare le offerte di lavoro numeriche disponibili, suddivise per provincia, contenenti tutte le informazioni necessarie per candidarsi.
Possono partecipare alle offerte di lavoro numeriche esclusivamente i lavoratori iscritti nell’elenco provinciale del servizio Collocamento obbligatorio del bacino territoriale presso il quale il datore di lavoro intende procedere alle assunzioni.
In caso di avviamento numerico, dopo aver formato la graduatoria per ogni specifica occasione di lavoro, il servizio Collocamento obbligatorio competente provvederà a richiedere il parere del Comitato tecnico (di cui all’art. 6 comma 2 della Legge n. 68/99) in merito all’idoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Avviamento presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le pubbliche amministrazioni che intendono procedere alle assunzioni di personale iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio – per qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo – rivolgono apposita istanza al Centro per l’Impiego territorialmente competente.
L’avviamento può avvenire mediante “chiamata su presenti” con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
Nella Sezione “Offerte di lavoro” si possono consultare gli avvisi di chiamata disponibili, relativi ad ogni ambito provinciale, contenenti tutte le informazioni necessarie per candidarsi.
ATTENZIONE: Potranno partecipare all’avviso esclusivamente i lavoratori iscritti nell’elenco provinciale del servizio Collocamento obbligato del bacino territoriale presso il quale il datore di lavoro intende procedere alle assunzioni.
Modalità di avviamento a selezione
Dopo aver formato la graduatoria per la specifica offerta di lavoro e dopo aver effettuato la relativa pubblicazione nelle forme e termini di Legge, il servizio Collocamento obbligatorio del competente CPI provinciale provvederà ad avviare all’Ente pubblico richiedente un numero di lavoratori disabili pari a quello richiesto che dovrà essere sottoposto ad una prova di idoneità ai fini dell’assunzione.
Nel caso in cui il soggetto avviato a selezione non superi la prova di idoneità o, pur essendo stato giudicato idoneo, non ottenga dal Comitato Tecnico provinciale (di cui all’art. 6 comma 2 Legge n. 68/99) il parere favorevole di idoneità allo svolgimento delle mansioni, l’Ufficio provvederà a scorrere la graduatoria avviando a selezione i candidati utilmente posizionati fino alla copertura dei posti messi a selezione.