Il Collocamento ai sensi della Legge n.68/99 è un sistema di politiche attive del lavoro volto a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso servizi di sostegno e di supporto.

La legge distingue i destinatari del Collocamento obbligatorio in “persone con disabilità” (art. 1) i quali aspirano ad un collocamento mirato e ad un’occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità ed abilità e “altre categorie protette” (art. 18 comma 2), entrambi in età lavorativa (minimo 16 anni e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento per il settore pubblico).

Categorie delle persone con disabilità (Art. 1 Legge n.68/99):

  • Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni sanitarie;
  • Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dal competente Istituto INAIL;
  • Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978);
  • Persone non vedenti;
  • Persone sorde.

Altre categorie protette (Art. 18, comma 2 Legge n.68/99):

  • Orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di deceduti per causa di lavoro, di guerra o per servizio (L. 407/1998);
  • Figli e coniugi di coloro che sono stati riconosciuti grandi invalidi per cause di lavoro, di servizio, di guerra (cd. Equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale;
  • Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere;
  • Coniugi e figli superstiti del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, in alternativa all’avente diritto a titolo principale;
  • Fratelli e sorelle qualora unici superstiti di vittime del dovere e del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Orfani disastro Hotel Rigopiano;
  • Medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19;
  • Profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge n.763/1981;
  • Orfani per crimini domestici;
  • Care Leavers: neomaggiorenni che in minore età sono stati allontanati dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria. L’iscrizione è consentita dai 18 fino ai 21 anni

Documenti necessari per l’iscrizione:

  • per gli invalidi civili: verbale di accertamento dell’invalidità civile ai sensi della Legge n. 102/09 e relazione conclusiva contenente la diagnosi funzionale ai sensi della Legge n.68/99 (certificazione sanitaria redatta dalle Commissioni integrate ASL/INPS attestante le residue capacità lavorative possedute);
  • per gli invalidi del lavoro: certificazione INAIL attestante la percentuale di invalidità e diagnosi funzionale;
  • per gli invalidi per servizio: certificazione rilasciata dall’Amministrazione di provenienza;
  • per le altre categorie protette art. 18: specifica documentazione attestante il possesso dei requisiti. Clicca qui per indicazioni operative iscrizione art. 18

 

L’iscrizione agli elenchi di cui alla Legge n.68/99 può essere effettuata in un solo centro per l’impiego situato sul territorio nazionale.

Contatti dei servizi dedicati alla legge 68/99:

-Posta elettronica:

l68.laquila@regione.abruzzo.it  (per iscritti ambito provinciale di L’Aquila);

l68.teramo@regione.abruzzo.it (per iscritti ambito provinciale di Teramo);

l68.pescara@regione.abruzzo.it (per iscritti ambito provinciale di Pescara);

l68.chieti@regione.abruzzo.it (per iscritti ambito provinciale di Chieti)

-Posta Elettronica certificata:

dph010@pec.regione.abruzzo.it  

-Contatti telefonici:

CPI L’Aquila: 0862 1961030

CPI Teramo: 0861 1725115

CPI Pescara: 085 7672597-7672596

CPI Chieti: 0871 446036

Si ricorda che per ogni richiesta formulata, dovrà essere SEMPRE allegata copia dei seguenti documenti:

Documento d’identità in corso di validità;

Permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo, se trattasi di cittadino straniero non comunitario.

Normativa di riferimento

- Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000 n. 333 “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- DPCM 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68”;

- Legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti";

- Direttiva n° 1 del 24 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio e delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- Legge 12 marzo 1999, n. 68- legge 23 novembre 1998, n. 407- legge 11 marzo 2011, n. 25”;

- “Quaderno delle procedure in materia di diritto al lavoro dei disabili nella Regione Abruzzo (Legge 12 marzo 1999 n° 68)”. Ultima revisione: ottobre 2024