Pescara, 13 nov. - Gli uffici regionali del Servizio Istruzione hanno diramato una nota chiarificatrice in merito alle cedole librarie della scuola primaria.

"È la L.R. n. 78/1978 a disciplinare la materia del diritto allo studio scolastico in Abruzzo. Ed è in particolare l’articolo 3 che declina gli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio, tra i quali la “fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari” (oggi scuole primarie).

L’erogazione di tale servizio, infatti, può essere attuata dai Comuni, in forma singola o associata, in favore degli alunni frequentanti le scuole ubicate nel rispettivo territorio. Ragione per la quale, in Abruzzo è vigente il criterio del luogo dove è situata la scuola frequentata indipendentemente dalla residenza dell’alunno; significando, quindi, che i Comuni sono tenuti ad affrontare la spesa per detta fornitura gratuita per tutti gli alunni che frequentano le scuole primarie ubicate sul proprio territorio anche se provenienti o residenti in altri Comuni.

Unica eccezione all’applicazione di tale criterio può essere rivolta agli alunni che, pur residenti in un Comune abruzzese, siano iscritti presso una scuola situata in altra regione dove vige, invece, il criterio della residenza. In tal caso, salvo diverse intese tra i Comuni interessati, dovrà prevalere il disposto costituzionale inteso a garantire il diritto allo studio degli alunni, in base al quale il Comune abruzzese potrà provvedere alla spesa in mancanza di uno specifico intervento da parte dell’altro Comune.

Al momento, per volere dell’Assessore Santangelo, unitamente all’Ufficio preposto, la Regione Abruzzo sta avviando i lavori di revisione della succitata norma in modo da offrire una legge maggiormente rispondente al mutato quadro normativo e alle attuali esigenze territoriali".