Pescara, 28 mag. - La legge di conversione del Decreto Sostegni del marzo ha stabilito l'esenzione dell'imposta di bollo anno 2021 sulle convenzione dei tirocini. Lo rende noto il Servizio Lavoro dopo la conclusione dell'iter legislativo del disegno di legge di conversione. Nello specifico gli uffici regionali segnalano che "l'art. 10 bis della legge n. 69 del 21 maggio 2021, avente ad oggetto 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19', ha espressamente esteso, per l'anno 2021, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche per le convenzioni relative ai tirocini di formazione e orientamento di cui alla legge 196/1997". In vigenza, pertanto, della citata normativa statale, non deve essere più apposta la marca da bollo sulle convenzioni concernenti tutte le tipologie di tirocini. Si consiglia di inserire sul modello di convenzione, in alto a destra, vicino al relatico riquadro "Marca da bollo", la seguente dicitura: "Esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.69 del 21 maggio 2021".