Art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Area di cirsi industriale complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Picena – Mobilità in deroga anno 2023 - Verbale Cicas del 15.06.2023

Determinazione dirigenziale DPG020/422 del 06.12.2023

 


Avviso agli utenti

CIGD COVID-19 - Art. 11 comma 10bis, D.L. 31/12/2020, N.183, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26/02/2021.

L’art. 11 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cosiddetto decreto “Milleproroghe”), ad oggetto: “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, al comma 10-bis ha disposto quanto segue:

I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa”.

Per effetto del differimento dei termini di presentazione delle istanze di CIGD, collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che è possibile presentare sullo Sportello informatico regionale, le domande di cassa integrazione in deroga, di cui all’art. 22 del DL 18/2020 e s.m.i., nei limiti delle 9 settimane massime di concessione di competenza regionale, entro il 31 marzo 2021.

I periodi di CIGD richiesti non possono superare complessivamente le nove settimane (63 giornate) e non possono essere antecedenti alla data del 23/02/2020 e non successivi alla data del 31/08/2020.

L’unica modalità di presentazione delle domande ammessa è quella telematica sullo Sportello Digitale della Regione Abruzzo, secondo le modalità previste dal D.L. 18/2020 e dal Verbale CICAS del 30/03/2020, allegando, se dovuto l’accordo sindacale.

Le istanze di CIGD vanno presentate entro la data del 31/03/2021.

Si invita a consultare anche il Messaggio INPS n. 1008, del 09/03/2021.

 

Messaggio Inps n.1008 del 09.03.2021

 

DL 18/2020 art. 22 – Annullamento istanze Cassa integrazione guadagni in deroga COVID-19

Ai sensi dell’art. 22, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ad oggetto “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”, sono state annullate le istanze di Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) – COVID-19 per cessazione effetti finanziari, presentate sullo Sportello Digitale della Regione Abruzzo.

 

Determina dirigenziale di annullamento DPG019/134 del 29.12.2020

 

Elenco istanze annullate

 

Accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), ai sensi dell’art. 22, del D.L. 18/2020 e s.m.i. Proroga dei termini al 31/12/2020 a seguito di diniego INPS.

Nota esplicativa

L'articolo 3 del DL 125/2020, ha disposto la proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga - "i termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", sono differiti al 31 ottobre 2020". Per quanto sopra, si comunica che questo Servizio regionale, provvederà ad autorizzare ed inviare all'Inps, tutte le istanze di cassa integrazione in deroga, per i periodi intercorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, di cui all'art. 22 del DL 18/2020 e sue s.m.i., purchè presentate sullo Sportello Digitale della Regione Abruzzo, entro il 31 ottobre 2020, atteso che l'articolo in oggetto, ha prorogato i termini di cui all'art. 1, commi 9 e 10 del Dl 104/2020

Messaggio INPS n. 3729 del 15 ottobre 2020

Allegato 1 al messaggio INPS 3279 del 15 ottobre 2020

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - FASE 2

Messaggio INPS n. 2825 del 15.07.2020 "Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 2020. Criteri di calcolo delle settimane"

L'Inps ad integrazione della Circolare n. 86 del 2020, con il messaggio n. 2825, del 15 luglio 2020, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ad alcuni profili gestionali  inerenti i trattamenti di integrazione salariale in deroga. Al punto 2. "Criteri di calcolo delle settimane", relativamente alla concessione delle  prime nove settimane di cassa in deroga, di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, INPS ha testualmente precisato:

"...Atteso che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per nove settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell’attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, su conforme avviso ministeriale, per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno".

 

Invio domande di Cassa integrazione guadagni in deroga all'Inps:

Ripristino istanze a seguito di rigetto Inps

Elenco n. 29 delle imprese ammesse - invio del 12.04.2021

Elenco n. 28 delle imprese ammesse - invio del 31.12.2020

Elenco n. 27 delle imprese ammesse - invio del 04.12.2020

Elenco n. 26 delle imprese ammesse - invio del 06.11.2020

Elenco n. 25 delle imprese ammesse - invio del 26.10.2020

Elenco n. 24 delle imprese ammesse - invio del 01.10.2020

Elenco n. 23 delle impresse ammesse - invio del 16.09.2020

Elenco n. 22 delle imprese ammesse - invio del 08.09.2020

Elenco n. 21 delle imprese ammesse - invio del 07.08.2020

Elenco n. 20 delle imprese ammesse - invio del 15.07.2020

Elenco n. 19 delle imprese ammesse - invio del 08.07.2020

Elenco n. 18 delle imprese ammesse - invio del 02.07.2020

Elenco n. 17 delle imprese ammesse - invio del 15.06.2020

Elenco n. 16 delle imprese ammesse - invio del 03.06.2020

Elenco n. 15 delle imprese ammesse - invio del 21.05.2020

Elenco n. 14 delle imprese ammesse - invio del 19.05.2020

Elenco n. 13 delle imprese ammesse - invio del 15.05.2020

Elenco n. 12 delle imprese ammesse - invio dell'11.05.2020

Elenco n. 11 delle imprese ammesse - invio del 07.05.2020

Elenco n. 10 delle imprese ammesse - invio del 05.05.2020

Elenco n. 9 delle imprese ammesse  - invio del 04.05.2020

Elenco n. 8 delle imprese ammesse - invio del 02.05.2020

Elenco n. 7 delle imprese ammesse - invio del 01.05.2020

Elenco n. 6 delle imprese ammesse - invio del 30.04.2020

Elenco n. 5 delle imprese ammesse - invio del 29.04.2020

Elenco n. 4 delle imprese ammesse - invio del 28.04.2020

Elenco n. 3 delle imprese ammesse - invio del 25.04.2020

Elenco n. 2 delle imprese ammesse - invio del 24.04.2020

Elenco n. 1 delle imprese ammesse - invio del 20.04.2020

 

Manuale Operativo  - Versione n.4 - Aggiornato al 08.05.2020


 

In merito alle domanda di Cassa integrazione in deroga il Servizio Lavoro - Ufficio ammortizzatori sociali ha emesso la seguente precisazione:

ARTIGIANI – Integrazione salariali per Covid-19

Come precisato dalla circolare INPS 47/2020  i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga, neanche per i singoli lavoratori e neanche se hanno finito la prestazione ordinaria.

Per il settore dell'artigianato, sempre con riferimento alla Circolare 47/2020 e a seguito di successive interlocuzioni con INPS,  si rappresenta che il  Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo, ne deriva che tutti i datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto Fondo, identificati dall'Istituto con il codice di autorizzazione “7B”, avendo diritto alle tutele del Fondo non possono accedere alle prestazioni del FIS o alla Deroga. Poiché FSBA è obbligatorio senza limite dimensionale, l'azienda anche con meno di cinque dipendenti non può accedere alla cassa in deroga.

Si evidenzia che in fase di istruttoria sono state rilevate istanze di richiesta di CIG in deroga, presentate da  datori di lavoro "Artigiani "che, come sopra specificato non possono richiedere la suddetta prestazione  prevista dall'art. 22 del DL 18/2020.

Al fine di evitare disguidi procedurali, con il rischio di non poter accedere a alcuno strumento  di integrazione salariale, si invitano i datori di lavoro di che trattasi, a ri-verificare la propria situazione e a richiedere la prestazione di integrazione salariale ordinaria al proprio fondo bilaterale dell'artigianato, previa richiesta alla Regione Abruzzo, di annullamento della istanza presentata, inviando una pec all'indirizzo DPG007@pec.regione.abruzzo.it, indicando il numero progressivo dell'istanza, la regione sociale e la matricola INPS. 

 

AGRICOLTURA - Integrazioni salariali per Covid-19

La circolare Inps 47, al punto 4, con riferimento alla cassa integrazione speciale per i lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo, disponendo, in prima battuta, il ricorso alla CISOA. 

INPS ha  precisato che è stata istituita un'apposita causale denominata "COVID-19 CISOA" e la prestazione viene concessa secondo la normativa sopra richiamata.  Solo qualora l'azienda abbia fatto già ricorso, per altre causali, al numero massimo di giornate fruibili, sarà possibile richiedere la tutela della cassa integrazione in deroga. ( rif.  anche messaggio INPS n. 1541 del 08/04/2020)

Relativamente all'accesso alla CIG in deroga dei lavoratori a tempo determinato del settore agricolo, atteso che detti lavoratori non hanno diritto alla CISOA,  essi possono rientrare nella tutela della Cassa in deroga. Tale tutela vale anche, come ricordato nella circolare Inps n. 47/2020, per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato per i quali l'azienda non possa chiedere la tutela della CISOA, avendo superato il numero massimo annuale di giornate fruibili (90 giornate).
Quanto alla prospettata problematicità della possibile interferenza tra il lavoratore agricolo a tempo determinato, destinatario della integrazione salariale in deroga, e il lavoratore agricolo destinatario dell'indennità di cui all'art.30 del DL n. 18/2020 per il mese di marzo, si fa presente che non potrà esserci alcuna interferenza tra le due prestazioni essendo le stesse rivolte a soggetti diversi. Più precisamente, il trattamento di integrazione in deroga, rivolto ai predetti lavoratori agricoli, presuppone l'esistenza un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato mentre il lavoratore agricolo destinatario - in presenza di alcuni requisiti di legge - dell'indennità di cui precitato art.30, non ha alcun rapporto di lavoro subordinato in essere, ed è dunque un disoccupato. Ne consegue che risulterebbe del tutto anomala una richiesta  di cassa integrazione in deroga che comprendesse lavoratori agricoli che hanno chiesto, e magari ottenuto,  l'indennità di 600 EUR di cui al predetto art. 30.


Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’art. 41 ha integrato le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

► Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del DL 18/2020 sono esenti dall’imposta di bollo. Come disposto dall’art. 44, del DL 23/2020, la presente disposizione si applica a partire dal giorno 9 aprile 2020.

► Per effetto delle nuove disposizioni, quanto previsto all’art. 22, del DL 18/2020 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Con riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 41 del DL 23/2020, riguardo alla possibilità di riconoscere la Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del DL 18/2020 anche ai lavoratori  assunti alla data del 17 marzo 2020, si rappresenta che il Messaggio INPS n. 1607 del 14/04/2020, ha stabilito che i datori di lavoro che hanno già trasmesso una domanda di richiesta di CIGD in deroga, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall’articolo 41 del decreto legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza. Restano valide tutte le disposizioni in essere.

 

Istruzioni operative

Per le istanze integrative di cui all’art.41 del DL 23/2020 (lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020), è necessario presentare una nuova istanza integrativa nel rispetto di quanto sopra indicato, e del messaggio INPS 1607, indicando “Si” nella sez. 3.2 dell’istanza al campo “istanza integrativa art.41 DL 23/2020” ed a seguire il numero dell’ITER dell’istanza originaria. Si precisa che dovrà essere inserito il medesimo periodo originariamente richiesto ed inseriti, nella sez. 3.3 SOLO i NUOVI lavoratori beneficiari.

 


 

Pescara, 6 apr. - In riferimento all’accordo quadro di cui al CICAS del 30.03.2020, si comunica che, a partire dalla data 8 aprile 2020, potranno essere presentate le domande di CIGD, esclusivamente attraverso lo Sportello digitale della Regione Abruzzo, al seguente indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it, utilizzando esclusivamente un'identità digitale SPID (Attenzione! Il livello di accesso SPID deve essere "livello 2").

Le domande di CIGD trasmesse, con qualsiasi modalità, in data antecedente alla data di cui sopra non verranno prese in considerazione.

 

Documentazione:

Verbale Cicas del 30 marzo 2020

Mod. CIGD_COVID-19 (Accordo sindacale) editabile

Delega editabile

Dichiarazione 445/00 editabile

 

Per ogni richiesta di informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti:

cigderoga@regione.abruzzo.it


La presentazione delle domande da parte delle aziende per richiedere il trattamento di Cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti non avviene sul sito selfi.regione.abruzzo.it ma su una piattaforma informatica specifica all'indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it.