Avviso apprendistato professionalizzante

Indicazioni operative (marzo 2023)

Ulteriori indicazioni operative (maggio 2023)

Check list inizio attività

Provvedimenti gestionali del 18.07.2023

Dichiarazione datore di lavoro

Metodologia di calcolo costo standard

Linee di indirizzo FaD apprendistato professionalizzante

Avviso pubblico “Erogazione dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante” – Controllo amministrativo-contabile della rendicontazione – Check list – Approvazione

Determinazione dirigenziale DPG02/17 del 30.11.2023

Check list Apprendistato

 


COSA SI INTENDE PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47). 

In particolare, nel contratto di apprendistato professionalizzante di II livello (art. 44 del D.Lgs 81/2015) all’apprendista viene erogata la seguente formazione:

  • Formazione obbligatoria interna (aziendale), ovvero formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali: la contrattazione collettiva ha il compito di individuare la durata, l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione degli apprendisti sulle competenze tecnico-professionali, in funzione delle qualifiche professionali da conseguire.
  • Formazione obbligatoria esterna (pubblica), ovvero formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali:

È disciplinata e finanziata dalle regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

Per “formazione di base e trasversale” si intende la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari (soft skills) che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore nel quale presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti di base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi. Le soft skills non riguardano delle competenze tecniche, ma piuttosto sono legate a come interagisci con i colleghi, risolvi i problemi e a come gestisci il tuo lavoro. In altre parole, si tratta di tutte quelle competenze trasversali che nella vita professionale sono essenziali.

L’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente resa disponibile dalla Regione Abruzzo per il datore di lavoro e per l’apprendista, attraverso “Il Catalogo”, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, la durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

L’offerta formativa connessa alla formazione di base e trasversale, erogata ordinariamente dalle regioni, viene comunicata al datore di lavoro entro 45 giorni dall’invio dell’unilav di assunzione, con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste e con la possibilità di avviare collaborazioni con le associazioni dei datori di lavoro che si siano dichiarate disponibili.

Le imprese che non intendono servirsi dell’offerta formativa pubblica disponibile, in sostituzione della medesima e nel rispetto del vincolo dell’obbligatorietà, possono provvedere ad erogare direttamente, sotto la loro responsabilità e a loro spese, la formazione tesa all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei loro apprendisti. In questo caso, l’opzione è esercitata nel rispetto dei contenuti e delle condizioni definiti dalla disciplina regionale (art. 13 delle linee guida regionali in materia di apprendistato professionalizzante approvate con D.G.R. n. 867 in data 20.12.2016).

DURATA DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

L’offerta formativa regionale erogata per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è strutturata in forma modulare. 

La durata dell’offerta formativa pubblica, riferita al triennio, è determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e, in particolare:

  • n. 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
  • n. 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • n. 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.

La frequenza del primo modulo è obbligatoria per tutti gli apprendisti indipendentemente dal titolo di studio posseduto e deve essere erogato per primo. Invece, per i moduli n. 2 e n. 3, qualora il datore di lavoro ne ravvisi l’esigenza, può:

  • per gli apprendisti senza alcun titolo o titolo di scuola secondaria di primo grado, scegliere di invertire l’ordine di frequenza dei moduli n. 2 e n. 3
  • per gli apprendisti in possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado, scegliere di sostituire il modulo n. 2 con il modulo n. 3.

La durata di ciascun modulo formativo può essere ridotta per gli apprendisti nei sotto elencati casi:

    1. eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato: in tali casi la durata si modifica con riferimento al titolo di studio acquisito;
    2. credito formativo per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli/unità formative;
    3. credito formativo permanente per la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

I destinatari dell’offerta formativa pubblica e quindi i potenziali beneficiari del buono formativo sono gli apprendisti assunti a far data dal 29 settembre 2022 dalle imprese operanti in tutti i settori produttivi pubblici e privati nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 44 - comma 1 e dell’art. 47 - comma 4 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii. e nello specifico:

    1. i soggetti di età compresa tra i 18 anni (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno), assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di almeno 6 mesi, salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante stagionale previsto all’art. 14 del presente avviso;
    2. i lavoratori senza limiti di età, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii., beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. A decorrere dal 1° gennaio 2022 ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-ter del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’art. 42, comma 4, e disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, in regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 comma 9 della Legge n. 223 del 1991, e incentivo di cui all’art. 8, comma 4, della medesima legge.

CONTENUTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ha come oggetto le seguenti competenze:

  • Sicurezza sul luogo di lavoro
  • Organizzazione e qualità aziendale
  • Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo
  • Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
  • Competenze di base e trasversali
  • Competenza digitale
  • Competenze sociali e civiche
  • Spirito di iniziativa e imprenditorialità
  • Elementi di base della professione/mestiere.

La formazione può essere svolta in modalità in presenza o in modalità a distanza (FAD).  La formazione riferita all’acquisizione delle competenze digitali deve essere svolta esclusivamente in modalità in presenza e in aule laboratorio accreditate.