Settembre 2022

Approvazione prima costituzione del Catalogo regionale aperto dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (Art. 44 del D.LGS 81/2015).

Determina dirigenziale DPG025/989 del 24.10.2023

Catalogo aggiornato al 20 luglio 2023

 Modulistica


COME È STRUTTURATO IL CATALOGO

Il Catalogo si definisce aperto, in quanto durante tutto il periodo di validità del Avviso, collegata alla disponibilità delle risorse economiche, anche dopo la sua prima costituzione, sussiste la possibilità per gli Organismi di formazione accreditati che ne abbiano interesse, di presentare istanza di iscrizione allo stesso, tramite lo Sportello Digitale. Allo stesso modo, gli Organismi che non ne abbiano più interesse possono chiedere la cancellazione dal Catalogo, fatto salvo l’obbligo di conclusione delle attività formative già avviate.

L’istanza deve essere compilata e inviata avvalendosi esclusivamente dello Sportello Digitale della Regione Abruzzo presente all’indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it, seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate selezionando la voce Catalogo Servizi” – “Apprendistato Professionalizzante.

Il Catalogo, contiene l’indicazione dei moduli formativi, delle sedi formative (secondo l’ordine alfabetico del Comune dove sono ubicate le medesime) e delle opzioni di frequenza, nonché degli Organismi di formazione che ne diventano i soggetti attuatori attraverso il sistema del buono formativo, sotto la loro diretta responsabilità.

Il sistema consente al datore di lavoro, unitamente all’apprendista, di individuare l’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali effettuando una ricerca sul Catalogo, fermo restando che, per l’erogazione della medesima, il datore di lavoro e l’apprendista possono liberamente scegliere l’Organismo di formazione tra tutti quelli presenti nello stesso Catalogo.

Una volta conferita formale delega al Soggetto attuatore, liberamente scelto da parte dell’apprendista, unitamente al datore di lavoro per gli aspetti organizzativi di propria competenza, non sarà possibile revocare la medesima, se non per sopraggiunte e motivate ragioni che dovranno essere formalmente comunicate, in ogni caso, prima della formalizzazione del provvedimento di finanziamento da parte della Regione.

DA CHI VIENE EROGATA L’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

L’Offerta formativa pubblica viene erogata dagli Organismi di formazione accreditati alla “formazione continua”, iscritti nel Catalogo. Gli Organismi di formazione erogano i moduli formativi attraverso il sistema del buono formativo, che abilita il singolo apprendista a frequentare il modulo scelto fra quelli inseriti nel Catalogo. Il buono è individuale e collegato a ciascun modulo formativo (di norma n. 40 ore). Il buono è liquidato dalla Regione, in nome e per conto dell’apprendista, direttamente al soggetto attuatore, a conclusione del modulo formativo, nel rispetto delle disposizioni previste nell’Avviso.

I latori di lavoro e gli apprendisti potranno rivolgersi al referente dell’Organismo di formazione da loro liberamente scelto, il cui nominativo e relativi recapiti sono indicati nel Catalogo, per ricevere ogni più puntuale chiarimento e assistenza.

OPZIONI DI FREQUENZA DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Le opzioni di frequenza dei corsi di formazione organizzati dagli Organismi di Formazione iscritti  al Catalogo sono le seguenti:

    • una mezza giornata a settimana – modulo da completare in un periodo massimo di 4 mesi
    • una giornata a settimana – modulo da completare in un periodo massimo di 2 mesi
    • una settimana piena - modulo da completare in un periodo massimo di 2 mesi
    • altra soluzione - modulo da completare in un periodo massimo di 4 mesi.

QUANDO VIENE EROGATA L’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La formazione esterna, per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, deve essere svolta in orario di lavoro e pertanto l’assenza dal corso deve considerarsi - a tutti gli effetti di legge - come assenza dal lavoro.

Ogni apprendista deve frequentare almeno il 90% delle ore di formazione previste.

Le assenze sono ammesse solo nei casi contrattualmente previsti.

L’apprendista, pertanto, deve documentare l’assenza dalle ore di formazione, esclusivamente al proprio datore di lavoro, secondo gli istituti contrattuali previsti dal CCNL di riferimento.

COME COMUNICA LA REGIONE LA DISPONIBILITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La comunicazione può essere fornita, in tempo reale, tramite il sistema SIL “Venticinque”, all’atto dell’invio del modello di Comunicazione Obbligatoria (al momento dell’invio dell’UNILAV relativo all’assunzione dell’apprendista, prima dello stesso invio, viene visualizzata una pagina, contenente il testo della comunicazione in oggetto, di cui il datore di lavoro viene invitato a prendere visione).

QUALI SONO I TERMINI PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ALL’ORGANISMO DI FORMAZIONE

I datori di lavoro unitamente agli apprendisti, in relazione all’organizzazione aziendale e alla natura e tipologia del contratto di apprendistato,

  • entro 30 giorni naturali e consecutivi in caso di apprendistato ordinario;
  • entro 7 giorni naturali e consecutivi in caso di apprendistato stagionale;

dall’apposita notizia di cui gli stessi datori di lavoro sono tenuti a prendere visione all’atto dell’inserimento della Comunicazione Obbligatoria (CO) sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Abruzzo (SIL 25), conferiscono la delega all’Organismo di formazione da loro scelto.

Il datore di lavoro, per la scelta dei moduli formativi successivi al primo deve nuovamente consultare l’offerta pubblica presente sul Catalogo. Pertanto, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’inizio di ciascuno dei successivi anni di durata del contratto, decorrenti dalla data di assunzione dell’apprendista, deve scegliere il previsto e ulteriore modulo. Per tutti gli altri termini e obblighi in capo all’Organismo di formazione si rinvia ai commi precedenti.

Qualora il mancato rispetto del citato termine di 30 giorni (o 7 giorni in caso di apprendistato professionalizzante stagionale) da parte del datore di lavoro per il conferimento della delega comporti disfunzioni e/o ritardi nell’erogazione dell’offerta formativa pubblica, la Regione si riserva di segnalare tale circostanza agli Uffici territoriali delle dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per le valutazioni di competenza, ai sensi dell’apposito Protocollo d’Intesa stipulato ai sensi della D.G.R. n. 611 in data 28.09.2021.

COME CONFERIRE LA DELEGA AD UN ORGANISMO DI FORMAZIONE

Le deleghe devono essere inviate, esclusivamente, PENA L’IRRICEVIBILITÀ, attraverso l’utilizzo dello Sportello Digitale della Regione Abruzzo presente all’indirizzo:

https://sportello.regione.abruzzo.it

seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate selezionando la voce Catalogo Servizi” – “Apprendistato Professionalizzante.

Altre modalità di invio comportano l’esclusione dal finanziamento della formazione.

Per conferire la delega è necessario il possesso di un accesso SPID di livello 2 (https://www.spid.gov.it), da parte sia del datore di lavoro, sia dell’apprendista.

Il datore di lavoro può delegare, attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello (presente sia sullo Sportello Digitale, sia sulla sezione “modulistica” della presente pagina) un proprio incaricato al conferimento della delega all'Organismo di formazione (il quale -  tramite SPID - dovrà accedere allo Sportello Digitale, allegando la delega ricevuta dal datore di lavoro).

Si precisa che -  per ragioni di conflitto di interessi e di ruolo - la delega per la scelta dell'Organismo di formazione da parte del datore di lavoro può essere conferita soltanto ad un soggetto terzo rispetto allo stesso Organismo di Formazione.

L'apprendista, invece, deve accedere personalmente -  tramite lo SPID - allo Sportello Digitale per confermare la delega conferita dal proprio datore di lavoro.
L'accesso allo Sportello Digitale da parte dell'apprendista, tramite SPID, permette la sua rilevazione  utile anche ai fini della successiva fase relativa alla registrazione delle presenze all'attività formativa.

Solo a seguito della conferma della delega da parte dell'apprendista, l'Organismo riceverà una mail con la quale viene informato del conferimento della medesima.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DELL’APPRENDISTA

Il datore di lavoro e l’apprendista sono tenuti ad assicurare la partecipazione alle attività formative, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in vigore in materia di apprendistato. Essi unitamente agli Organismi di formazione devono altresì rendersi disponibili a qualsivoglia richiesta di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente fino a 5 anni dalla data di chiusura dell’edizione del modulo formativo.

Il datore di lavoro è responsabile della correttezza di tutti i dati inseriti nella Comunicazione obbligatoria (CO), ivi compresi quelli che incidono sugli obblighi formativi legati al contratto di apprendistato (età al momento dell’assunzione, CCNL applicato, titolo di studio, etc.).

Anche l’apprendista è responsabile della correttezza e veridicità dei dati di sua pertinenza inseriti sullo Sportello Digitale.