Pescara, 3 ago. - Dal servizio Coordinamento centri per l’impiego riceviamo.

La presente comunicazione è rivolta al personale scolastico domiciliato presso la Regione Abruzzo che, al termine dell'anno scolastico 2025\2026, presenterà domanda di Naspi a seguito della scadenza del contratto.

La domanda di NASPI può essere inoltrata direttamente attraverso il portale INPS oppure avvalendosi dei Patronati e degli intermediari autorizzati.

Dal 24 novembre 2024 tutti i cittadini beneficiari di NASPI sono iscritti d'ufficio alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).

Il beneficiario dell'indennità di disoccupazione NASpI è tenuto ad attivarsi per favorire il proprio reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare, entro 15 giorni dalla data di decorrenza della prestazione, deve accedere alla piattaforma SIISL per sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) e inserire o aggiornare il proprio curriculum vitae, fornendo tutte le informazioni necessarie alla successiva definizione del Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego.

All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia al beneficiario una comunicazione di riepilogo degli adempimenti previsti. Successivamente, i percettori ricevono un ulteriore avviso con l’invito a contattare il Centro per l’Impiego (CPI) per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. In caso di mancato adempimento, la piattaforma trasmette una nuova comunicazione volta a richiamare l’obbligo di prendere contatto con il Centro per l’Impiego.

L’inosservanza di tali obblighi non comporta l’applicazione di sanzioni né la sospensione o la decadenza dalla prestazione. Tali conseguenze sono infatti previste esclusivamente in caso di mancata partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro proposti dai Centri per l’Impiego.

Il personale scolastico con contratto scaduto, dopo aver svolto le attività previste sulla piattaforma SIISL, potrà prendere contatto con il Centro per l’Impiego anche dopo l’avvio del nuovo anno scolastico e solo in caso nel caso di mancata riassunzione, indicativamente entro il 30 settembre.

L’obbligo di presentazione, invece, rimane in capo a coloro che devono effettuare gli adempimenti relativi alla legge 68/99 (collocamento obbligatorio).

In ragione di quanto sopra espresso, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio da parte dei Centri per l'Impiego, si chiede di divulgare la presente informativa a tutto il personale delle scuole interessato.