Pescara, 16 ott. - Una nuova ordinanza del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, la n. 43 del 14 ottobre 2021, disciplinerà i rapporti in essere in materia di tirocinio e sistema regionale di formazione. Lo rende noto il servizio Lavoro che si occupa di apprendistato e tirocinio extracurriculare. Resta confermato l'obbligo del possesso di certificazione verde Covid 19 a decorrere dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, per i soggetti che svolgono attività formativa di tirocinio curriculare ed extracurriculare di qualsiasi tipologia presso le sedi del soggetto ospitante, sia pubblico che privato, operanti nella Regione Abruzzo. Il soggetto ospitante è tenuto a verificare il rispetto di queste disposizioni ed alla fine di ogni mese rilascia una dichiarazione al soggetto promotore nella quale attesta di aver attuato le necessarie verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori e dei tirocinanti, al fine della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso i tirocinanti comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso alle sedi del soggetto ospitante sono considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinio nonché al recupero dell’assenza. Il tirocinante è considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.

In presenza di lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, l’apprendista, in qualità di lavoratore, deve essere in possesso della certificazione verde Covid -19 anche nel caso in cui l’attività formativa non si tenga presso l’azienda, ma presso strutture formative esterne accreditate dalla Regione.

Non è obbligatorio, invece, il possesso della certificazione verde Covid-19, per gli allievi che accedono alle sedi formative per la fruizione della formazione di parte teorica e laboratoriale erogata dagli Organismi formativi accreditati dalla Regione, fatta eccezione per gli allievi dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e degli Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). È infine obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19, per il personale docente di tutti i percorsi formativi (formazione professionale, formazione in apprendistato, ITS, IFTS e IeFP), nonché per il Presidente e per i componenti delle relative Commissioni di esame

Documenti

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 14 ottobre 2021